Deducibilità
I
costi di noleggio a lungo termine possono fruire della deducibilità:
- totale
- parziale
La
deducibilità totale riguarda:
Veicoli
adibiti ad uso pubblico
Veicoli utilizzati esclusivamente
come beni strumentali all’attività
dell’impresa.
In base all’Art. 164 bis TUIR, i veicoli sono strumentali
all’attività
dell’impresa solo quando sono essenziali al suo svolgimento,
tanto che
l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza
di essi.
La
deducibilità parziale riguarda:
Veicoli
concessi ad Agenti di commercio e rappresentanti: deducibilità pari
all’80%
nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo
deducibile pari a €
2.892,16). Nessun limite è previsto per la quota servizi.
Veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior
parte del periodo
d’imposta: deducibili in misura pari al 90%.
Veicoli non assegnati: deducibilità pari al 40%
nei limiti di € 3.615,20 (importo
massimo deducibile pari a € 1.446,08) . Nessun limite è previsto
per la quota servizi
Veicoli concessi a Professionisti: deducibilità pari
al 40% nei limiti di € 3.615,20 per
la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a € 1.446,08)
. Nessun limite è
previsto per la quota servizi.
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Periodo
d'imposta 2006
Per
il solo periodo d’imposta 2006, sono state fissate
retroattivamente le seguenti
percentuali di deducibilità:
- Auto ad uso promiscuo a dipendenti => 65%;
- Auto ad uso aziendale (non assegnate a dipendenti) => 20%;
- Auto a professionisti => 30%.
I maggiori importi deducibili, rispetto alla normativa precedente,
potranno essere
recuperati nel periodo d’imposta 2007 – Unico 2008,
tenendone conto ai fini del
versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale
periodo.
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Il
concetto di uso promiscuo
L’uso
promiscuo si verifica nel momento in cui il mezzo di trasporto è
utilizzato sia per finalità lavorative sia per esigenze
personali.
La circolare ministeriale 326/97 precisa come l´uso promiscuo
ricorre con
riferimento ai mezzi di trasporto "[...] che il datore di
lavoro abbia assegnato
ad uno specifico dipendente per espletare l´attività di
lavoro e per i quali
abbia consentito anche l´uso personale da parte dello stesso,
ad esempio
per recarsi al lavoro [...]".
Non risulta tuttavia necessario che l´auto venga utilizzata
in prevalenza per
finalità aziendali, per cui deve ritenersi in uso promiscuo
anche il veicolo che
viene utilizzato per l´80% per scopi privati e per il 20%
per scopi aziendali.
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Uso
promiscuo e Fringe Benefit
In
tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo
sia per finalità
lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia
di una
retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare
reddito e ad
accrescere la base imponibile.
In busta paga, pertanto, è necessario includere un importo
calcolato moltiplicando il
costo chilometrico di esercizio del veicolo (tabelle ACI) per una
percorrenza
annua forfettaria di 7.500 Km (30%di 15.000 Km).
Art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR
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Circolare
1/E - 2007
La
circolare dell’agenzia delle Entrate 1/E del 19 gennaio
2007 ha chiarito il
regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti
nel caso in
cui il dipendente corrisponda delle somme, a fronte dell’utilizzo
del veicolo,
per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto
dall’impresa.
La circolare ribadisce che dette somme vanno a decurtare il reddito
da
lavoro dipendente.
Le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito
dell’impresa, in tal caso i costi effettivamente sostenuti
dall’impresa, per
dette spese, sono deducibili in quanto strettamente correlate al
componente positivo tassato.
L’importo complessivamente deducibile a titolo di fringe
benefit e gli altri
costi rimborsati non può eccedere quello delle spese sostenute
per
l’autoveicolo dato in uso promiscuo.
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Rimborso
chilometrico
L’azienda
può rimborsare i Km percorsi per uso aziendale ad
un importo
previsto da specifiche tabelle ACI
Tale importo è esente da IRPEF e contributi sociali
Il limite massimo deducibile è fissato in misura pari a
17 HP per veicoli a
benzina e 20 HP per veicoli diesel. Tutti i rimborsi aggiuntivi
sono
indeducibili
Il rimborso include il carburante e deve essere supportato da documentazione
dettagliata dei Km percorsi per uso aziendale.
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Deducibilità dei
veicoli in uso agli amministratori con contratto di collaborazione
a progetto
Gli
autoveicoli possono essere attribuiti ad amministratori legati
all’azienda con un contratto di collaborazione a progetto.
Il trattamento fiscale varia a seconda del tipo di utilizzo.
Uso promiscuo: le spese sono deducibili per un
ammontare pari al
compenso erogato all’amministratore (30% dell’importo
corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000 calcolato sulla base
del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI).
Uso esclusivamente personale: tale assegnazione
costituisce compenso
in natura da valorizzare al valore normale (canone medio di noleggio)
e,
pertanto, tutte le spese sono deducibili nei limiti in cui concorrono
a
formare il suddetto compenso (art. 60 del Tuir).
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Trattamento
fiscale Autocarri
Gli
autocarri sono definiti dall’art 54 comma 1, lettera
d) del codice della strada come
veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle
cose stesse.
I
costi di tali veicoli sono integralmente deducibili in
presenza di due
elementi:
- strumentalità del veicolo;
- utilizzo del veicolo nell’ambito di attività lavorative
che richiedono effettivamente
l’uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone
addette all’uso o al
trasporto delle stesse.
Tale condizione è soddisfatta nei seguenti casi:
- veicoli con pianale esterno;
- veicoli sprovvisti di
sedile posteriore;
- veicoli con superficie riservata al trasporto di cose uguale
alla superficie per
trasporto di persone
- Il Dl 223/2006 ha delegato all’Agenzia delle Entrate la
determinazione
dei criteri per individuare i veicoli che non possono in alcun
caso fruire
del trattamento fiscale previsto per gli autocarri.
- Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 181492 del
06/12/2006
(vedasi anche Nota n. 3498 del 15 Marzo 2007 – Dipartimento
Politiche
Fiscali) individua i seguenti criteri per identificare tali veicoli:
- Codice di carrozzeria F0 (effezero)
- Quattro o più posti
- Rapporto fra Kw e portata espressa in tonnellate (calcolata come
differenza fra la massa complessiva e la tara) maggiore o uguale
a 180.
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Detraibilità totale
L’IVA è completamente
detraibile se il veicolo è concesso in:
- uso strumentale;
- uso pubblico;
- uso a rappresentanti ed agenti di commercio.
Art. 164 T.U.I.R
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Detraibilità parziale
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Tutti gli altri casi: l’IVA è detraibile nella
misura in cui il bene genera
operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero
in base ad elementi
comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri
di reale inerenza,
senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.
- La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU
Europea I-165/33), ha autorizzato l'Italia a limitare al 40% il
diritto alla
detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente
utilizzati per uso
professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno
2007.
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Rimborso
IVA
E’ possibile
richiedere il rimborso IVA sulle fatture di noleggio relative
al periodo 1° gennaio 2003 – 13
settembre 2006 scegliendo una delle seguenti opzioni:
PROCEDURA A FORFAIT: presentazione dell'istanza in via telematica
entro il 20 settembre 2007
(DPCM del 5 aprile 2007), conforme al modello approvato con il
provvedimento dell‘Agenzia delle
Entrate n.2007/31519. Il ricorso presentato tramite questa modalità comporta
l'obbligo di indicare i dati,
di predisporre i documenti che saranno successivamente richiesti
e di accettare la % di detrazione stabilita, dal medesimo provvedimento,
per i distinti settori di attività.
La detrazione è ammessa nelle seguenti misure:
- 35% per il settore agricolo, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura;
- 40% tutti gli altri settori;
- 50% a prescindere dal settore di attività, se si tratta
di veicoli con propulsori non a combustione
interna.
Il modello e le istruzioni sono presenti sul sito dell’Agenzia
delle Entrate.
PROCEDURA ANALITICA: è prevista per tutti coloro che non
accetteranno
la percentuale di detrazione che sarà stabilita e, comunque,
per chiunque non
presenti l'istanza entro il 20 settembre 2007. Tale procedura consente
di
presentare un'istanza di rimborso contenente dati ed elementi
comprovanti la
misura dell'effettivo utilizzo, in base a criteri di reale inerenza,
stabiliti sempre
con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata entro il termine di due anni (14
Settembre 2008)
decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della
legge 10
Novembre 2006, n. 278 (conversione del D.L 15/09/2006 n. 258) allegando
i
documenti a fondamento della richiesta di rimborso.
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