Deducibilità

I costi di noleggio a lungo termine possono fruire della deducibilità:
- totale
- parziale

La deducibilità totale riguarda:

Veicoli adibiti ad uso pubblico
Veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività
dell’impresa.

In base all’Art. 164 bis TUIR, i veicoli sono strumentali all’attività
dell’impresa solo quando sono essenziali al suo svolgimento, tanto che
l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.

La deducibilità parziale riguarda:

Veicoli concessi ad Agenti di commercio e rappresentanti: deducibilità pari all’80%
nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a €
2.892,16). Nessun limite è previsto per la quota servizi.
Veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta:
deducibili in misura pari al 90%.
Veicoli non assegnati: deducibilità pari al 40% nei limiti di € 3.615,20 (importo
massimo deducibile pari a € 1.446,08) . Nessun limite è previsto per la quota servizi
Veicoli concessi a Professionisti: deducibilità pari al 40% nei limiti di € 3.615,20 per
la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a € 1.446,08) . Nessun limite è
previsto per la quota servizi.

Periodo d'imposta 2006

Per il solo periodo d’imposta 2006, sono state fissate retroattivamente le seguenti
percentuali di deducibilità:
- Auto ad uso promiscuo a dipendenti => 65%;
- Auto ad uso aziendale (non assegnate a dipendenti) => 20%;
- Auto a professionisti => 30%.
I maggiori importi deducibili, rispetto alla normativa precedente, potranno essere
recuperati nel periodo d’imposta 2007 – Unico 2008, tenendone conto ai fini del
versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.

Il concetto di uso promiscuo

L’uso promiscuo si verifica nel momento in cui il mezzo di trasporto è
utilizzato sia per finalità lavorative sia per esigenze personali.
La circolare ministeriale 326/97 precisa come l´uso promiscuo ricorre con
riferimento ai mezzi di trasporto "[...] che il datore di lavoro abbia assegnato
ad uno specifico dipendente per espletare l´attività di lavoro e per i quali
abbia consentito anche l´uso personale da parte dello stesso, ad esempio
per recarsi al lavoro [...]".
Non risulta tuttavia necessario che l´auto venga utilizzata in prevalenza per
finalità aziendali, per cui deve ritenersi in uso promiscuo anche il veicolo che
viene utilizzato per l´80% per scopi privati e per il 20% per scopi aziendali.

Uso promiscuo e Fringe Benefit

In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità
lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una
retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad
accrescere la base imponibile.
In busta paga, pertanto, è necessario includere un importo calcolato moltiplicando il
costo chilometrico di esercizio del veicolo (tabelle ACI) per una percorrenza
annua forfettaria di 7.500 Km (30%di 15.000 Km).
Art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR

Circolare 1/E - 2007

La circolare dell’agenzia delle Entrate 1/E del 19 gennaio 2007 ha chiarito il
regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti nel caso in
cui il dipendente corrisponda delle somme, a fronte dell’utilizzo del veicolo,
per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall’impresa.
La circolare ribadisce che dette somme vanno a decurtare il reddito da
lavoro dipendente.
Le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito
dell’impresa, in tal caso i costi effettivamente sostenuti dall’impresa, per
dette spese, sono deducibili in quanto strettamente correlate al
componente positivo tassato.
L’importo complessivamente deducibile a titolo di fringe benefit e gli altri
costi rimborsati non può eccedere quello delle spese sostenute per
l’autoveicolo dato in uso promiscuo.

Rimborso chilometrico

L’azienda può rimborsare i Km percorsi per uso aziendale ad un importo
previsto da specifiche tabelle ACI
Tale importo è esente da IRPEF e contributi sociali
Il limite massimo deducibile è fissato in misura pari a 17 HP per veicoli a
benzina e 20 HP per veicoli diesel. Tutti i rimborsi aggiuntivi sono
indeducibili
Il rimborso include il carburante e deve essere supportato da documentazione dettagliata dei Km percorsi per uso aziendale.

Deducibilità dei veicoli in uso agli amministratori con contratto di collaborazione
a progetto

Gli autoveicoli possono essere attribuiti ad amministratori legati all’azienda con un contratto di collaborazione a progetto.
Il trattamento fiscale varia a seconda del tipo di utilizzo.
Uso promiscuo: le spese sono deducibili per un ammontare pari al
compenso erogato all’amministratore (30% dell’importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000 calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI).
Uso esclusivamente personale: tale assegnazione costituisce compenso
in natura da valorizzare al valore normale (canone medio di noleggio) e,
pertanto, tutte le spese sono deducibili nei limiti in cui concorrono a
formare il suddetto compenso (art. 60 del Tuir).


Trattamento fiscale Autocarri

Gli autocarri sono definiti dall’art 54 comma 1, lettera d) del codice della strada come
veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle
cose stesse.

I costi di tali veicoli sono integralmente deducibili in presenza di due
elementi:
- strumentalità del veicolo;
- utilizzo del veicolo nell’ambito di attività lavorative che richiedono effettivamente
l’uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all’uso o al
trasporto delle stesse.
Tale condizione è soddisfatta nei seguenti casi:
- veicoli con pianale esterno;
- veicoli sprovvisti
di sedile posteriore;
- veicoli con superficie riservata al trasporto di cose uguale alla superficie per
trasporto di persone

- Il Dl 223/2006 ha delegato all’Agenzia delle Entrate la determinazione
dei criteri per individuare i veicoli che non possono in alcun caso fruire
del trattamento fiscale previsto per gli autocarri.
- Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 181492 del 06/12/2006
(vedasi anche Nota n. 3498 del 15 Marzo 2007 – Dipartimento Politiche
Fiscali) individua i seguenti criteri per identificare tali veicoli:
- Codice di carrozzeria F0 (effezero)
- Quattro o più posti
- Rapporto fra Kw e portata espressa in tonnellate (calcolata come
differenza fra la massa complessiva e la tara) maggiore o uguale a 180.

Detraibilità totale

L’IVA è completamente detraibile se il veicolo è concesso in:
- uso strumentale;
- uso pubblico;
- uso a rappresentanti ed agenti di commercio.
Art. 164 T.U.I.R

Detraibilità parziale

- Tutti gli altri casi: l’IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera
operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero in base ad elementi
comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza,
senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.
- La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU
Europea I-165/33), ha autorizzato l'Italia a limitare al 40% il diritto alla
detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso
professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.

Rimborso IVA

E’ possibile richiedere il rimborso IVA sulle fatture di noleggio relative al periodo 1° gennaio 2003 – 13
settembre 2006 scegliendo una delle seguenti opzioni:
PROCEDURA A FORFAIT: presentazione dell'istanza in via telematica entro il 20 settembre 2007
(DPCM del 5 aprile 2007), conforme al modello approvato con il provvedimento dell‘Agenzia delle
Entrate n.2007/31519. Il ricorso presentato tramite questa modalità comporta l'obbligo di indicare i dati,
di predisporre i documenti che saranno successivamente richiesti e di accettare la % di detrazione stabilita, dal medesimo provvedimento, per i distinti settori di attività.
La detrazione è ammessa nelle seguenti misure:
- 35% per il settore agricolo, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura;
- 40% tutti gli altri settori;
- 50% a prescindere dal settore di attività, se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione
interna.
Il modello e le istruzioni sono presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.


PROCEDURA ANALITICA: è prevista per tutti coloro che non accetteranno
la percentuale di detrazione che sarà stabilita e, comunque, per chiunque non
presenti l'istanza entro il 20 settembre 2007. Tale procedura consente di
presentare un'istanza di rimborso contenente dati ed elementi comprovanti la
misura dell'effettivo utilizzo, in base a criteri di reale inerenza, stabiliti sempre
con provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

La domanda va presentata entro il termine di due anni (14 Settembre 2008)
decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10
Novembre 2006, n. 278 (conversione del D.L 15/09/2006 n. 258) allegando i
documenti a fondamento della richiesta di rimborso.