CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI “FALSI AUTOCARRI”

- Codice di carrozzeria
Possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei che, pur immatricolati o reimmatricolati come “N1” (enne uno), abbiano codice di carrozzeria “F0” (effe zero)

- Numero di posti
Possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come “N1” (enne uno), offrano comunque almeno quattro posti per il trasporto di persone

- Rapporto potenza / portata
Possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come “N1” (enne uno), abbiano un rapporto tra potenza del motore (Pt) espressa in KW e portata del veicolo (P), ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.
La formula da utilizzare è la seguente:
I = Pt (espressa in KW) / [ Mc – T (espressa in tonn)] > o = 180

Quando tutti e tre i criteri di cui alla tabella che precede indicano la natura di “falso autocarro” del veicolo, quest’ultimo viene ad essere considerato ai fini fiscali alla stregua di un’autovettura o di un autocaravan, a
prescindere dalla categoria di omologazione.
Il provvedimento specifica inoltre che, con successivi interventi regolamentari, possono essere individuati ulteriori veicoli che:

1. pur rientrando nei parametri sopra indicati, possono legittimamente essere considerati “autocarri” ai fini fiscali;
2. pur non rientrando nei parametri sopra indicati, devono comunque sottostare al regime fiscale proprio delle autovetture e degli autocaravan.

In particolare, tali ulteriori provvedimenti serviranno per rendere efficaci le disposizioni “anti-abuso” nei confronti di quei non pochi autocarri per i quali il codice carrozzeria non è “F0” (effe zero), bensì ad esempio “ G1” (gi uno) o “AF” (a effe), i quali attualmente risultano di fatto esclusi dalla possibilità di essere ricondotti, ai fini fiscali, alla disciplina propria delle autovetture e degli autocaravan1.