CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI “FALSI AUTOCARRI”
- Codice di carrozzeria
Possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei che, pur
immatricolati o reimmatricolati come “N1” (enne uno), abbiano
codice di carrozzeria “F0” (effe zero)
- Numero di posti
Possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei veicoli
che, pur immatricolati o reimmatricolati come “N1” (enne
uno), offrano comunque almeno quattro posti per il trasporto di persone
- Rapporto potenza / portata
Possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei veicoli
che, pur immatricolati o reimmatricolati come “N1” (enne
uno), abbiano un rapporto tra potenza del motore (Pt) espressa in KW
e portata del veicolo (P), ottenuta quale differenza tra la massa complessiva
(Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.
La formula da utilizzare è la seguente:
I = Pt (espressa in KW) / [ Mc – T (espressa in tonn)] > o
= 180
Quando tutti e tre i criteri di cui alla tabella che precede indicano
la natura di “falso autocarro” del veicolo, quest’ultimo
viene ad essere considerato ai fini fiscali alla stregua di un’autovettura
o di un autocaravan, a
prescindere dalla categoria di omologazione.
Il provvedimento specifica inoltre che, con successivi interventi regolamentari,
possono essere individuati ulteriori veicoli che:
1. pur rientrando nei parametri sopra indicati, possono legittimamente
essere considerati “autocarri” ai fini fiscali;
2. pur non rientrando nei parametri sopra indicati, devono comunque
sottostare al regime fiscale proprio delle autovetture e degli autocaravan.
In particolare, tali ulteriori provvedimenti serviranno per rendere
efficaci le disposizioni “anti-abuso” nei confronti di
quei non pochi autocarri per i quali il codice carrozzeria non è “F0” (effe
zero), bensì ad esempio “
G1” (gi uno) o “AF” (a effe), i quali attualmente
risultano di fatto esclusi dalla possibilità di essere ricondotti,
ai fini fiscali, alla disciplina propria delle autovetture e degli
autocaravan1.
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